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REGOLAMENTO AIC
AMMISSIONE DEI SOCI
Art. 1 — Principi generali
L’adesione all’AIC avviene esclusivamente su invito. Non è ammessa la presentazione spontanea della domanda da parte dell’Autore della Fotografia Cinematografica.
I Soci Ordinari attivi e in regola possono proporre candidature mediante lettera o e-mail motivata indirizzata al Consiglio Direttivo.
Art. 2 — Requisiti di presentazione
La candidatura deve essere presentata da almeno due Soci Ordinari.
Costituiscono requisiti professionali per la valutazione della candidatura la realizzazione di almeno tre tra le seguenti opere: lungometraggi cinematografici distribuiti in sala e/o su piattaforme nazionali o internazionali
(Raiplay, Netflix, Amazon, Mubi, ecc.);
documentari di lunga durata distribuiti in sala e/o su piattaforme; serie audiovisive distribuite su piattaforme nazionali o internazionali.
Per Autori della Fotografia specializzati in pubblicità o cortometraggi, i suddetti requisiti possono essere considerati equivalenti qualora il candidato presenti un curriculum professionale ritenuto idoneo dal Comitato Soci.
Art. 3 — Valutazione del Comitato Soci
Ogni candidatura è valutata dal Comitato VALUES AND RULES. Il candidato sostiene un incontro, in presenza o da remoto, durante il quale presenta una showreel di 15–20 minuti con scene complete tratte da almeno tre lavori differenti, così da consentire la valutazione delle competenze artistiche e professionali.
Al termine dell’incontro, il Comitato delibera a maggioranza. In caso di esito positivo, il profilo del candidato viene inoltrato al Direttivo dell’Associazione insieme alla showreel. In caso di esito negativo, il Comitato può proporre l’inserimento tra gli AIC Rise, riservarsi una futura rivalutazione al raggiungimento di adeguati traguardi professionali oppure respingere definitivamente la candidatura.
Nel successivo Consiglio Direttivo, dopo la visione della showreel, il Consiglio vota sull’ammissione. Se l’esito è positivo, viene inviata una e-mail ai soci ordinari in regola per comunicare la pre-accettazione e consentire eventuali opposizioni motivate entro 5 giorni. Il Comitato delibera a maggioranza.
Art. 4 — Esito della valutazione
In caso di esito positivo, la candidatura è trasmessa al Consiglio Direttivo unitamente alla showreel. In caso di esito negativo, il Comitato può:
proporre l’inserimento tra gli AIC Rise;
rinviare la valutazione a seguito del conseguimento di ulteriori traguardi professionali; respingere la candidatura.
Art. 5 — Deliberazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, previa visione della documentazione, delibera sull’ammissione del candidato. In caso di pre-accettazione, la Segreteria ne dà comunicazione ai Soci Ordinari in regola, i quali possono presentare opposizione motivata entro cinque giorni dalla comunicazione.
Art. 6 — Invito ufficiale
Decorso il termine di cui all’articolo precedente senza opposizioni, il candidato è ufficialmente invitato a entrare nell’Associazione mediante lettera controfirmata dal Presidente e dal Segretario.
In presenza di opposizioni motivate, il Consiglio Direttivo procede agli approfondimenti ritenuti necessari e adotta una nuova deliberazione, che è da considerarsi definitiva.
Art. 7 — Perfezionamento dell’iscrizione
All’atto di accettazione dell’invito, il candidato è tenuto al versamento: della quota associativa base di €750;
della quota associativa annuale se l’invito è esteso nel primo semestre dell’anno; della quota associativa annuale ridotta alla metà se l’invito è esteso nel secondo semestre.
Il pagamento può essere rateizzato fino a tre tranche su autorizzazione del Tesoriere e del Segretario Generale.
CATEGORIE, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Art. 8 — Categorie di Soci
- Le categorie di Soci sono:
- Membri Associati
- Soci Benemeriti
- Soci Onorari
- Soci Sostenitori
- Soci in Formazione (AIC Rise)
Sezione 1 — Membri Associati
Art. 9 — Definizione
Art. 10 — Nomina
L’ammissione dei Membri Associati avviene su deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo la procedura prevista dal Regolamento e previa verifica dei requisiti professionali e artistici del candidato.
L’ammissione diviene efficace a seguito dell’accettazione formale da parte dell’interessato e del versamento delle quote dovute.
Art. 11 — Regime
I Membri Associati sono tenuti al pagamento della quota di ammissione, ove prevista, e della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Essi godono dei diritti associativi previsti dallo Statuto e sono tenuti al rispetto delle norme statutarie, regolamentari e dei codici dell’Associazione.
I Membri Associati sono autorizzati a fregiarsi dell’acronimo “AIC” in ambito professionale, inclusi i crediti di opere audiovisive, materiali promozionali e comunicazioni professionali.
Sezione 2 — Soci Benemeriti
Art. 12 — Definizione
Sono Soci Benemeriti gli Autori della Cinematografia che, attraverso la loro opera, hanno dato particolare prestigio alla categoria.
Art. 13 — Nomina
I Soci Benemeriti sono eletti dal Consiglio Direttivo su proposta dei Soci e previa loro espressa accettazione.
Art. 14 — Regime
- non è richiesto il versamento della quota sociale annua;
- non è riconosciuto il diritto di voto.
Sezione 3 — Soci Onorari
Art. 15 — Definizione
È Socio Onorario una personalità che, nell’ambito della propria professione, vanta speciali meriti o interessi verso le arti visive e in particolare verso la fotografia cinematografica.
Art. 16 — Nomina
I Soci Onorari sono eletti dal Consiglio Direttivo su proposta dei Soci.
Art. 17 — Regime
- non è richiesto il versamento delle quote sociali;
- non è riconosciuto il diritto di voto.
Sezione 4 — Soci Sostenitori
Art. 18 — Definizione
Possono essere Soci Sostenitori società, enti, associazioni o ditte che svolgono attività nel settore cinematografico, televisivo o delle arti visive.
Art. 19 — Nomina
Art. 20 — Regime
È fatto obbligo ai Soci Sostenitori il versamento della quota minima stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Eventuali variazioni o quote aggiuntive volontarie sono deliberate esercizio per esercizio dal Consiglio Direttivo.
Art. 21 — Diritti e limitazioni
- non possono essere inseriti nell’organigramma AIC;
- possono concordare attività specifiche con l’Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo;
- non possono accedere a cariche direttive;
- non hanno diritto di voto;
- non sono autorizzati all’utilizzo dell’acronimo “AIC” in associazione al proprio nome o marchio in contesti professionali o produttivi.
Sezione 5 — Soci in Formazione (AIC Rise)
Art. 22 — Definizione
Sono Soci in Formazione coloro che, pur essendo ammessi all’Associazione, non hanno ancora maturato i requisiti necessari per l’ammissione come Membri Associati.
Essi partecipano alla vita associativa nell’ambito di un percorso di formazione e qualificazione finalizzato all’accesso alla categoria dei Membri Associati.
Art. 23 — Regime
Tali quote sono deducibili dalla quota unica di ammissione in caso di successiva iscrizione come Membri Associati.
Art. 24 — Diritti e limitazioni
- possono partecipare alle attività associative;
- non possono fregiarsi del marchio AIC–IMAGO;
- non possono utilizzare l’acronimo “AIC” in associazione al proprio nome in contesti professionali o nei crediti di opere audiovisive;
- non possono votare né candidarsi;
- non possono prendere parte ai comitati.
Sezione 6 — Obblighi generali dei Soci
Art. 25 — Accettazione delle norme
L’iscrizione all’AIC implica l’accettazione integrale dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Art. 25-bis — Morosità sollecito e termine di regolarizzazione
Art. 25-ter — Morosità protratta e decadenza
- A) la perdita temporanea dei diritti associativi, incluso il diritto di voto e di partecipazione alle attività istituzionali;
- B) il divieto di utilizzo della sigla AIC;
- C) la sospensione di eventuali incarichi associativi.
Art. 25-quater — Morosità Comunicazione giustificativa del Socio
- A) proroga dei termini di pagamento;
- B) piano di rateizzazione;
- C) sospensione temporanea degli effetti della morosità;
- D) altre misure ritenute opportune.
In assenza di comunicazione motivata nei termini sopra indicati, ovvero in caso di rigetto della richiesta, si applicano automaticamente le disposizioni di cui all’Art. 25-ter.
Art. 26 — Uso della sigla AIC
È fatto obbligo ai Soci Effettivi con Attestato di qualificazione utilizzare la sigla (AIC) quando il loro nominativo è pubblicizzato con la qualifica professionale di Autore della Cinematografia o equivalente.
Art. 27 — Quote annuali
I Soci sono tenuti al versamento della quota sociale annua tra il 30 novembre e il 31 gennaio, salvo proroghe motivate concesse dal Consiglio Direttivo.
Art. 28 — Dovere di informazione
I Soci devono mantenersi informati sulle attività associative e mantenere contatti con l’Associazione. La Segreteria ha l’obbligo di trasmettere ai Soci, con ogni mezzo disponibile, le informazioni relative alle attività della Presidenza, del Consiglio Direttivo e dell’Associazione.
CODICE ETICO E DI CONDOTTA
Art. 29 — Natura e ambito del Codice
Il presente Codice etico e di condotta (di seguito “Codice”) contiene norme comportamentali volte a qualificare l’attività dei soggetti operanti nel settore della fotografia cinematografica, audiovisiva e multimediale.
Il Codice si ispira ai principi di correttezza, buona fede e responsabilità professionale e orienta la condotta dei Soci nello svolgimento della propria attività.
Art. 30 — Finalità
Il Codice ha le seguenti finalità: uniformare l’attività dei Soci ai principi della responsabilità sociale; promuovere la crescita professionale; favorire un mercato libero, corretto e competitivo.
Art. 31 — Osservanza delle norme
Nello svolgimento della propria attività il Socio si attiene scrupolosamente: alle norme civili, penali e amministrative vigenti; al presente Codice; al CCNL applicabile.
Il Socio opera secondo i principi di lealtà, diligenza professionale, probità e correttezza nei confronti:
degli altri Soci;
dei colleghi esterni all’AIC; dei collaboratori;
del proprio reparto e dell’intera troupe;
Art. 32 — Comportamento professionale verso terzi
Il Socio, nello svolgimento della propria attività professionale e associativa, mantiene comportamenti improntati a correttezza, rispetto e responsabilità nei confronti di: colleghi; collaboratori; componenti della troupe; committenti e datori di lavoro; partner istituzionali e professionali; ogni altro soggetto terzo con cui entri in relazione.
Il Socio si astiene da condotte o comunicazioni idonee a generare discriminazioni, molestie, abusi di posizione o comportamenti lesivi della dignità personale o professionale altrui.
Tali principi si applicano sia nei contesti lavorativi in presenza sia nelle interazioni digitali e sui canali di comunicazione professionale.
Art. 33 — Impegni dell’AIC
L’AIC vigila sull’osservanza del Regolamento e dei Codici mediante adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo e interviene, ove necessario, con azioni disciplinari e/o correttive.
L’AIC assicura inoltre ai Soci un adeguato programma di informazione e aggiornamento permanente sul presente Codice.
Art. 34 — Tutela della persona
Il Socio riconosce il valore supremo della persona umana e si impegna al rispetto dei diritti umani, prestando particolare attenzione alla tutela dei minori nell’esercizio della propria attività.
Art. 35 — Inclusione e rispetto delle diversità
L’AIC riconosce il valore della diversità e promuove un ambiente professionale e associativo fondato su inclusione, equità e rispetto delle differenze individuali.
I Soci sono tenuti a operare nel rispetto della dignità della persona, senza discriminazioni fondate, a titolo esemplificativo, su:
genere; identità di genere; orientamento personale; origine etnica o nazionale; età;
condizioni personali o sociali; convinzioni religiose o culturali.
L’Associazione incoraggia comportamenti professionali improntati alla collaborazione, al rispetto reciproco e alla valorizzazione delle competenze in un’ottica di pari opportunità.
Art. 36 — Tutela ambientale
Il Socio tiene conto dell’impatto ambientale delle proprie iniziative e adotta comportamenti idonei a prevenire effetti negativi sull’ambiente.
Art. 37 — Trasparenza nei rapporti di lavoro
Nei rapporti contrattuali di lavoro il Socio opera, sin dalla fase delle trattative, con la massima chiarezza, veridicità e trasparenza, nel rispetto delle norme previste dal Contratto Nazionale vigente.
Art. 38 — Protezione dei dati
Il Socio adotta tutte le misure necessarie alla protezione dei dati e delle informazioni sensibili in suo possesso con riferimento al rapporto con il datore di lavoro.
Art. 39 — Sicurezza sul lavoro
Il Socio osserva tutte le normative vigenti in materia di lavoro, con particolare riguardo alla legislazione sulla sicurezza.
Art. 40 — Concorrenza leale
Il Socio si astiene dal compiere atti di concorrenza sleale ai sensi della normativa italiana ed europea e, in generale, da comportamenti contrari ai principi della libera concorrenza.
Il Socio si astiene inoltre dal formulare giudizi sulla professionalità dei concorrenti, anche se richiesti dal datore di lavoro, attuale o potenziale.
Art. 41 — Violazioni del Codice
Le infrazioni al presente Codice costituiscono violazione dei Regolamenti interni dell’AIC e sono passibili delle sanzioni previste dal Codice Disciplinare, fatto salvo ogni diverso e ulteriore profilo di responsabilità.
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, USO DELL SIGLA AIC
Sezione 1 — Rappresentanza dell’Associazione
Art. 42 — Limiti di rappresentanza
I Soci che non fanno parte degli Organi Sociali o non sono formalmente delegati non rappresentano l’AIC verso l’esterno. È fatto divieto ai Soci non autorizzati di: parlare a nome dell’AIC; assumere impegni per conto dell’Associazione; presentarsi come portavoce ufficiali; utilizzare nome, logo o identità AIC senza preventiva autorizzazione.
Ogni attività svolta in nome dell’AIC deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dagli organi competenti.
Sezione 2 — Iniziative e proposte dei Soci
ART. 43 — Proposte e attività dei Soci
I Soci sono incoraggiati a proporre progetti e iniziative.
Le proposte devono essere trasmesse esclusivamente in forma scritta tramite la Segreteria. Nessuna iniziativa può essere presentata pubblicamente come attività AIC prima della formale approvazione degli organi competenti.
Resta ferma la possibilità per i Soci di svolgere attività professionali autonome purché non generino confusione con l’attività istituzionale dell’Associazione.
Sezione 3 — Comunicazione pubblica e social media
Art. 44 — Espressione personale e riferimenti all’AIC
I Soci sono liberi di esprimere opinioni personali sui propri canali di comunicazione. Quando menzionano l’AIC, devono evitare qualsiasi ambiguità in merito alla propria rappresentanza.
Art. 45 — Divieti specifici
È in ogni caso vietato: creare canali o account apparentemente ufficiali AIC; diffondere comunicati non autorizzati; negoziare accordi o coinvolgere sponsor a nome dell’AIC; rilasciare dichiarazioni istituzionali senza formale delega.
In caso di dubbio il Socio è tenuto a consultare preventivamente la Segreteria.
Sezione 4 — Riservatezza
Art. 46 — Obbligo di riservatezza
I Soci sono tenuti a mantenere riservate le informazioni interne all’Associazione e a non diffondere documenti o dati associativi senza autorizzazione.
Sezione 5 — Uso della sigla “AIC”
Art. 47 — Utilizzo della sigla
La sigla “AIC” accanto al nome professionale è riservata esclusivamente ai Soci Ordinari in regola. L’uso è consentito solo in relazione a opere audiovisive di rilievo professionale, quali: lungometraggi; cortometraggi professionali; serie televisive; opere destinate alla distribuzione o a piattaforme; spot pubblicitari di alto profilo.
È vietato ogni utilizzo idoneo a generare inflazione del riconoscimento o confusione sul profilo professionale dell’opera. L’AIC esercita vigilanza sul corretto utilizzo della sigla.
Sezione 6 — Principio di collegialità
Art. 48 — Collegialità dell’indirizzo associativo
L’indirizzo strategico e comunicativo dell’AIC è collegiale.
Anche i componenti degli Organi Sociali sono tenuti al rispetto dei principi di coordinamento e coerenza istituzionale.
La Presidenza garantisce l’unità di indirizzo.
Art. 49 — Limiti di iniziativa dei membri del Consiglio Direttivo
I membri del Consiglio Direttivo, singolarmente considerati, non possono: assumere iniziative istituzionali autonome; impegnare l’Associazione verso terzi; presentare progetti come attività AIC senza preventiva condivisione.
Le attività personali dei Consiglieri che coinvolgano nome, logo o comunicazione AIC richiedono preventiva autorizzazione.
NETIQUETTE DELLE CHAT E DEGLI SPAZI DIGITALI
Art. 50 — Ambito di applicazione
La presente Netiquette disciplina l’utilizzo di chat, gruppi di messaggistica, forum e spazi digitali ufficiali o riconducibili all’AIC.
Le chat associative costituiscono strumenti operativi di servizio e tutti i Soci sono tenuti al loro corretto utilizzo.
Art. 51 — Principi di comportamento
Negli spazi digitali AIC i Soci devono mantenere: correttezza professionale; rispetto reciproco; pertinenza degli interventi; lealtà associativa.
Art. 52 — Contenuti ammessi
Sono consentiti messaggi: pertinenti alle attività associative; di servizio; contenenti informazioni professionali rilevanti; utili alla comunità AIC.
Art. 53 — Contenuti non consentiti
Non sono ammessi: attacchi personali o polemiche tra Soci; contestazioni agli Organi Sociali formulate in chat; messaggi denigratori o divisivi; contenuti estranei alle finalità associative; spam o auto-promozione non pertinente; diffusione di informazioni riservate; divulgazione non autorizzata di documenti associativi, anche parziali o apparentemente riferibili all’AIC; assunzione o simulazione di ruoli istituzionali (Segreteria, Presidenza o Direttivo) senza titolo; toni aggressivi o provocatori.
È vietato ogni uso delle chat idoneo a danneggiare l’immagine dell’AIC.
Art. 54 — Modalità di contestazione
Eventuali osservazioni o contestazioni verso Organi Sociali o Soci devono essere formulate esclusivamente in forma riservata tramite la Segreteria secondo quanto previsto dal Regolamento. Le chat non costituiscono sede idonea. I messaggi non conformi possono essere rimossi.
Art. 55 — Moderazione
L’AIC, tramite Presidenza, Segreteria o moderatori delegati, esercita poteri di moderazione. In caso di violazioni possono essere adottati: richiamo; rimozione del messaggio; sospensione dalla chat; segnalazione agli organi competenti. Resta ferma l’eventuale attivazione della procedura disciplinare o Fast-Track.
Art. 56 — Riservatezza delle chat
I contenuti delle chat sono riservati ai Soci. È vietata la diffusione esterna, inclusa la condivisione di screenshot, senza autorizzazione.
Art. 57 — Efficacia
La presente Netiquette attua il Regolamento interno AIC ed entra in vigore con l’approvazione del Consiglio Direttivo.
GESTIONE DEI CONFLITTI TRA SOCI
Sezione 1 — Principi generali
Art. 58 — Principio di composizione interna
L’AIC promuove la risoluzione interna, tempestiva e riservata delle controversie tra Soci, al fine di preservare: il clima associativo; la reputazione professionale dei Soci; l’immagine dell’Associazione.
I Soci si impegnano a privilegiare strumenti di confronto e composizione prima di ricorrere a iniziative esterne.
Art. 59 — Ambito di applicazione
Il presente Capitolo si applica ai conflitti tra Soci connessi: ai rapporti associativi;
alla collaborazione professionale in ambito audiovisivo; a comportamenti idonei a incidere sull’immagine dell’AIC.
Restano escluse le controversie puramente privatistiche non rilevanti per la vita associativa.
Art. 60 — Comportamenti ostruzionistici
Il Socio è tenuto a esercitare i propri diritti associativi secondo principi di buona fede, lealtà e correttezza istituzionale.
Costituiscono comportamenti ostruzionistici, ove reiterati e oggettivamente idonei a compromettere il regolare funzionamento dell’Associazione: l’uso strumentale o dilatorio degli strumenti associativi; la sistematica sottrazione ingiustificata alle attività istituzionali connesse a incarichi assunti; la promozione di iniziative o comunicazioni volte a ostacolare deliberatamente l’operatività degli organi associativi; ogni altra condotta che, per modalità e contesto, risulti gravemente pregiudizievole per il funzionamento dell’AIC.
La valutazione della sussistenza di tali comportamenti è rimessa al Consiglio Direttivo sulla base di elementi oggettivi e documentati, nel rispetto del contraddittorio con il Socio interessato.
Resta ferma la legittimità del dissenso espresso in forme corrette e nei canali associativi appropriati.
Sezione 2 — Avvio della procedura
Art. 61 — Segnalazione del conflitto
Il Socio che intenda segnalare una controversia deve trasmettere comunicazione scritta e motivata alla Segreteria, contenente: descrizione dei fatti; soggetti coinvolti; eventuale documentazione.
Non sono prese in considerazione segnalazioni anonime.
Art. 62 — Valutazione preliminare
Ricevuta la segnalazione, la Segreteria la trasmette al Consiglio Direttivo per la valutazione preliminare di ammissibilità.
Il Consiglio Direttivo verifica: la pertinenza associativa; la non manifesta infondatezza; la competenza dell’AIC.
In caso di manifesta irrilevanza associativa, la segnalazione viene archiviata con comunicazione motivata.
Sezione 3 — Tentativo di composizione
Art. 63 — Fase conciliativa
Ove la controversia sia ritenuta ammissibile, l’AIC promuove, ove opportuno, un tentativo di composizione tra le parti. La procedura può svolgersi: in presenza; da remoto; tramite scambio scritto.
La partecipazione è fortemente raccomandata ma non obbligatoria.
Art. 64 — Esito della conciliazione
Se le parti raggiungono un accordo, la procedura si chiude con verbalizzazione riservata.
In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo valuta la sussistenza di eventuali profili disciplinari.
Sezione 4 — Rapporti con il procedimento disciplinare
Art. 65 — Trasmissione al procedimento disciplinare
Qualora dal conflitto emergano possibili violazioni: dello Statuto; del Regolamento; del Codice etico; del Codice disciplinare; il Consiglio Direttivo può disporre l’avvio del procedimento disciplinare ai sensi del Capitolo VI.
Art. 66 — Autonomia delle procedure
La procedura di gestione dei conflitti: non sostituisce il procedimento disciplinare; non limita il diritto delle parti di adire l’autorità giudiziaria; non pregiudica le competenze del giudice ordinario.
Sezione 5 — Riservatezza
Art. 67 — Obbligo di riservatezza
Tutti i soggetti coinvolti nella procedura sono tenuti alla massima riservatezza sui fatti e sui documenti.
La violazione della riservatezza può costituire illecito disciplinare.
Sezione 6 — Poteri del Consiglio Direttivo
Art. 68 — Poteri istruttori
Il Consiglio Direttivo può: richiedere chiarimenti alle parti; acquisire documentazione; convocare soggetti informati sui fatti.
Le decisioni sono assunte con motivazione scritta e protocollata.
Sezione 7 — Chiusura della procedura
Art. 69 — Archiviazione o ulteriori misure
All’esito della procedura il Consiglio Direttivo può: archiviare la segnalazione; formulare raccomandazioni; attivare il procedimento disciplinare; adottare ulteriori misure previste dal Regolamento.
CODICE DISCIPLINARE
Sezione 1 — Principi generali
Art. 70 — Accettazione del Codice
Tutti i Soci dell’AIC, con l’adesione all’Associazione, accettano e sottoscrivono il presente Codice Disciplinare.
Art. 71 — Organo competente
L’organo competente per: la gestione delle controversie associative; l’accertamento delle violazioni; l’irrogazione delle sanzioni disciplinari; è il Consiglio Direttivo, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto.
Art. 72 — Autonomia decisionale
Il Consiglio Direttivo esercita la propria competenza disciplinare in piena autonomia nell’ambito dello Statuto e dei Regolamenti associativi.
Le decisioni sono adottate a maggioranza e devono essere motivate per iscritto e protocollate. Resta ferma la competenza del giudice ordinario per l’accertamento delle responsabilità civili e penali e per il risarcimento del danno.
Sezione 2 — Presupposti del procedimento disciplinare
Art. 73 — Condotte rilevanti
Si procede disciplinarmente nei confronti del Socio che: non osservi i doveri sanciti dalla legge, dallo Statuto Associativo, dai Regolamenti Associativi, dal Codice di Condotta o dalle deliberazioni degli organi dell’Associazione; tenga una condotta in contrasto con i principi della deontologia professionale; adotti comportamenti gravemente lesivi dell’immagine, degli interessi o delle finalità dell’Associazione;
contravvenga alle linee programmatiche e organizzative stabilite dal Consiglio Direttivo; utilizzi linguaggio verbale o gestuale indecoroso, offensivo o discriminatorio verso gli aderenti all’Associazione; procuri con dolo danni materiali a beni o locali in uso all’Associazione.
Restano ferme le eventuali prerogative sanzionatorie previste dal CCNL vigente.
Sezione 3 — Istruttoria
Art. 74 — Poteri istruttori
Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga necessario, può: convocare il Socio interessato; acquisire documentazione; sentire persone informate sui fatti.
Il procedimento deve garantire, ove possibile, il contraddittorio con l’interessato.
Art. 75 — Questioni interpretative
In caso di dubbi sull’interpretazione delle norme statutarie o regolamentari, d’ufficio o su segnalazione di qualunque Socio, il Consiglio Direttivo può richiedere parere al Comitato VALUES AND RULES.
L’interpretazione è resa alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell’ordinamento.
Sezione 4 — Sistema sanzionatorio
Art. 76 — Tipologia delle sanzioni
Le sanzioni disciplinari applicabili, in ordine crescente di gravità, sono: Richiamo verbale Richiamo scritto Sospensione temporanea da Socio AIC, per un periodo proporzionato alla gravità dei fatti, comprensiva dell’eventuale sospensione dell’Attestazione di Qualifica Radiazione definitiva dall’Associazione Organo responsabile: Consiglio Direttivo.
Art. 77 — Criteri di proporzionalità
Nella determinazione della sanzione il Consiglio Direttivo tiene conto, in particolare: della gravità del fatto; dell’eventuale reiterazione; del danno arrecato all’Associazione; del comportamento collaborativo del Socio.
Sezione 5 — Effetti delle decisioni
Art. 78 — Esecutività
Le decisioni disciplinari del Consiglio Direttivo sono efficaci dalla loro comunicazione all’interessato, salvo diversa deliberazione.
Art. 79 — Rapporti con l’autorità giudiziaria
L’azione disciplinare dell’AIC è autonoma rispetto ad eventuali procedimenti civili o penali.
PROCEDURA FAST-TRACK
Sezione 1 — Principi generali
Art. 70 — Accettazione del Codice
Tutti i Soci dell’AIC, con l’adesione all’Associazione, accettano e sottoscrivono il presente Codice Disciplinare.
Art. 71 — Organo competente
L’organo competente per: la gestione delle controversie associative; l’accertamento delle violazioni; l’irrogazione delle sanzioni disciplinari; è il Consiglio Direttivo, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto.
Art. 72 — Autonomia decisionale
Il Consiglio Direttivo esercita la propria competenza disciplinare in piena autonomia nell’ambito dello Statuto e dei Regolamenti associativi.
Le decisioni sono adottate a maggioranza e devono essere motivate per iscritto e protocollate. Resta ferma la competenza del giudice ordinario per l’accertamento delle responsabilità civili e penali e per il risarcimento del danno.
Sezione 2 — Presupposti del procedimento disciplinare
Art. 73 — Condotte rilevanti
Si procede disciplinarmente nei confronti del Socio che: non osservi i doveri sanciti dalla legge, dallo Statuto Associativo, dai Regolamenti Associativi, dal Codice di Condotta o dalle deliberazioni degli organi dell’Associazione; tenga una condotta in contrasto con i principi della deontologia professionale; adotti comportamenti gravemente lesivi dell’immagine, degli interessi o delle finalità dell’Associazione;
contravvenga alle linee programmatiche e organizzative stabilite dal Consiglio Direttivo; utilizzi linguaggio verbale o gestuale indecoroso, offensivo o discriminatorio verso gli aderenti all’Associazione; procuri con dolo danni materiali a beni o locali in uso all’Associazione.
Restano ferme le eventuali prerogative sanzionatorie previste dal CCNL vigente.
Sezione 3 — Istruttoria
Art. 74 — Poteri istruttori
Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga necessario, può: convocare il Socio interessato; acquisire documentazione; sentire persone informate sui fatti.
Il procedimento deve garantire, ove possibile, il contraddittorio con l’interessato.
Art. 75 — Questioni interpretative
In caso di dubbi sull’interpretazione delle norme statutarie o regolamentari, d’ufficio o su segnalazione di qualunque Socio, il Consiglio Direttivo può richiedere parere al Comitato VALUES AND RULES.
L’interpretazione è resa alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell’ordinamento.
Sezione 4 — Sistema sanzionatorio
Art. 76 — Tipologia delle sanzioni
Le sanzioni disciplinari applicabili, in ordine crescente di gravità, sono: Richiamo verbale Richiamo scritto Sospensione temporanea da Socio AIC, per un periodo proporzionato alla gravità dei fatti, comprensiva dell’eventuale sospensione dell’Attestazione di Qualifica Radiazione definitiva dall’Associazione Organo responsabile: Consiglio Direttivo.
Art. 77 — Criteri di proporzionalità
Nella determinazione della sanzione il Consiglio Direttivo tiene conto, in particolare: della gravità del fatto; dell’eventuale reiterazione; del danno arrecato all’Associazione; del comportamento collaborativo del Socio.
Sezione 5 — Effetti delle decisioni
Art. 78 — Esecutività
Le decisioni disciplinari del Consiglio Direttivo sono efficaci dalla loro comunicazione all’interessato, salvo diversa deliberazione.
Art. 79 — Rapporti con l’autorità giudiziaria
L’azione disciplinare dell’AIC è autonoma rispetto ad eventuali procedimenti civili o penali.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sezione 1 — Principi generali
Art. 83 — Organi statutari
Sono organi dell’AIC quelli previsti dallo Statuto.
Il presente Capitolo disciplina il funzionamento degli organi nei limiti e in coerenza con lo Statuto medesimo.
Sezione 2 — Assemblea dei Soci
Art. 84 — Disciplina dell’Assemblea
L’Assemblea dei Soci è disciplinata dallo Statuto, in particolare per quanto riguarda: convocazione; funzionamento; modalità di collegamento telematico in caso di sedi dislocate. Restano ferme le previsioni dell’art. 9 dello Statuto.
Sezione 3 — Consiglio Direttivo
Art. 85 — Poteri
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato per legge o per Statuto all’Assemblea dei Soci.
Art. 86 — Organi consultivi
Per il perseguimento degli scopi associativi, il Consiglio Direttivo può istituire organi consultivi, disciplinandone: durata; scopi; finalità; composizione.
Art. 87 — Assenze dei consiglieri
Il Consigliere che risulti assente a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo, comunicato in forma tempestiva alla Segreteria, è soggetto a procedimento di decadenza dalla carica. Dopo la seconda assenza consecutiva non giustificata, la Segreteria trasmette al Consigliere formale richiesta di chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni per eventuali controdeduzioni.
Decorso inutilmente tale termine, ovvero valutate non idonee le giustificazioni pervenute, il Consiglio Direttivo, garantito il contraddittorio, può deliberare con provvedimento motivato la decadenza del Consigliere. In caso di decadenza si procede alla sostituzione secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
Art. 88 — Verbali
Il Consiglio Direttivo redige verbale di tutte le riunioni ordinarie e straordinarie su apposito registro.
Art. 88-bis — Pubblicità dei verbali
In attuazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione associativa, i verbali del Consiglio Direttivo, una volta approvati, sono resi accessibili ai Soci mediante pubblicazione nell’area riservata della piattaforma ufficiale dell’Associazione. La pubblicazione costituisce regola generale.
Il Consiglio Direttivo può disporre, con motivazione, l’oscuramento parziale di dati personali o informazioni sensibili, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
Art. 89 — Consultazioni dei Soci
Il Consiglio Direttivo può interpellare i Soci, anche tramite posta elettronica, per acquisire pareri su specifici argomenti, stabilendo modalità e termini della consultazione. Il parere della maggioranza è considerato impegnativo per le decisioni conseguenti.
Art. 90 — Validità delle riunioni
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide: in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei membri elettivi; in seconda convocazione con la maggioranza semplice (50% + 1). In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 91 — Composizione
Il Consiglio Direttivo è composto da 8 Consiglieri più Presidente e Segretario.
Art. 92 — Deleghe
I membri del Consiglio Direttivo possono essere rappresentati mediante delega scritta. Ogni membro non può detenere più di due deleghe. Non sono ammesse deleghe verbali. La delega ha pieno valore ai fini del voto.
Art. 93 — Quorum di convocazione
Il Consiglio Direttivo è regolarmente convocato solo se è raggiunto il quorum dei membri elettivi partecipanti.
Art. 94 — Decadenza dei consiglieri
Decade dall’incarico il consigliere che: risulti assente ingiustificato per tre riunioni; non sia in regola con le quote associative. In tal caso subentra il Socio primo dei non eletti.
Sezione 4 — Ufficio di Presidenza
Art. 95 — Vice Presidenti
Il Presidente può nominare da tre a cinque Vice Presidenti: all’interno del Consiglio Direttivo; oppure tra tutti i Soci.
La nomina può rispondere anche a esigenze di rappresentanza territoriale.
Art. 96 — Funzioni sostitutive
In assenza del Presidente o di un Vice Presidente delegato, la corrispondenza e l’attività di ordinaria amministrazione possono essere svolte dal Segretario Generale.
Art. 97 — Dimissioni del Presidente
In caso di dimissioni del Presidente: il Vice Presidente più anziano assume la conduzione pro tempore; se l’evento avviene nel primo semestre, il Segretario Generale indice nuove elezioni in tempi brevi secondo il Regolamento; se avviene nel secondo semestre, si procede fino alla naturale scadenza del mandato.
ORGANI DI GOVERNO
Sezione 1 — Il Presidente
Art. 98 — Ruolo del Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e ne garantisce l’unità di indirizzo istituzionale, strategico e operativo, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento. Il Presidente opera in coordinamento con il Consiglio Direttivo, al quale riferisce periodicamente sull’andamento delle attività associative.
Art. 99 — Compiti e responsabilità del Presidente
Il Presidente:
- rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- tutela il nome, il marchio e la reputazione dell’AIC;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, ove previsto, l’Assemblea dei Soci;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi;
- propone al Consiglio Direttivo le linee strategiche e programmatiche dell’Associazione;
- sovrintende al corretto funzionamento della struttura associativa;
- adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti indifferibili, inclusa l’attivazione della procedura Fast-Track, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile; h) nomina, ove previsto, i Vice Presidenti e conferisce eventuali deleghe operative;
- propone la nomina del Segretario Generale;
- mantiene i rapporti istituzionali con enti, federazioni (ivi inclusa IMAGO) e partner strategici;
- vigila sull’attuazione del bilancio preventivo e del programma annuale approvato dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente non può assumere impegni di spesa o obbligazioni eccedenti i limiti deliberati dal Consiglio Direttivo.
Sezione 2 — Il Consiglio Direttivo
Art. 100 — Ruolo del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e indirizzo operativo dell’Associazione e agisce collegialmente per il perseguimento degli scopi statutari.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
Art. 101 — Compiti e responsabilità del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
- definisce gli indirizzi strategici e programmatici dell’Associazione;
- approva il programma annuale delle attività;
- predispone e approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo (di fine esercizio), da sottoporre agli organi competenti secondo Statuto;
- delibera sull’ammissione, sospensione, decadenza e radiazione dei Soci nei casi previsti;
- istituisce, nomina, coordina e revoca i Comitati e ne definisce mandato, durata e obiettivi;
- vigila sull’operato del Presidente, del Segretario Generale e degli eventuali incaricati;
- delibera sull’ammontare delle quote associative e delle eventuali contribuzioni;
- autorizza gli atti di straordinaria amministrazione e gli impegni economici rilevanti;
- valuta e ratifica i provvedimenti urgenti adottati dal Presidente;
- promuove lo sviluppo culturale, tecnico e professionale dell’Associazione;
- delibera su accordi, partnership e iniziative istituzionali di rilievo;
- esercita le funzioni disciplinari previste dal presente Regolamento.
- modifica lo statuto solo attraverso l’unanimità.
Art. 102 — Principio di collegialità e responsabilità
I membri del Consiglio Direttivo operano secondo il principio di collegialità.
Le decisioni sono assunte a maggioranza secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dallo Statuto.
I singoli Consiglieri non possono impegnare autonomamente l’Associazione verso terzi senza specifica delega.
Art. 103 — Dovere di vigilanza
Il Presidente e il Consiglio Direttivo, ciascuno per quanto di competenza, sono tenuti a: garantire il buon andamento dell’Associazione;
assicurare la corretta gestione amministrativa ed economica; prevenire situazioni di conflitto o pregiudizio per l’AIC; intervenire tempestivamente in caso di violazioni del presente Regolamento.
Sezione 3 — Il Segretario Generale
Art. 104 — Compiti e responsabilità
Il Segretario Generale, oltre a quanto previsto dallo Statuto: cura i registri dei verbali, l’archivio e la biblioteca; custodisce i mezzi tecnici e i beni risultanti dal libro inventario; mantiene aggiornato il libro degli inventari dei beni detenuti dall’Associazione, presso la sede sociale o eventuali sedi distaccate; aggiorna tempestivamente il Consiglio Direttivo sulla corrispondenza in arrivo e in partenza; invia periodicamente ai Soci i resoconti dell’attività associativa; assicura la diffusione, anche tramite posta elettronica, delle informazioni utili alla vita associativa; è responsabile, unitamente al Presidente e al Tesoriere, della gestione della cassa dell’Associazione secondo le direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente e nei limiti delle disponibilità economiche; garantisce la corretta conduzione dell’ufficio di segreteria e l’appropriato uso della sede sociale; verifica che le delibere e le comunicazioni degli organi associativi ricevano adeguata diffusione interna.
Il Segretario Generale non può intraprendere iniziative in nome e per conto dell’AIC senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo o del Presidente.
Art. 105 — Rimborsi spese
È previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto dell’Associazione in favore di:
Presidente
Segretario Generale
Le modalità, i limiti e le procedure di autorizzazione dei rimborsi sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Sezione 4 — Comitati
Art. 106 — Istituzione e natura
Per il perseguimento degli scopi associativi, il Consiglio Direttivo può istituire Comitati tematici o funzionali, determinandone: durata; composizione; ambito operativo.
I Comitati svolgono funzioni prevalentemente consultive a supporto del Consiglio Direttivo.
Ove espressamente previsto dall’atto istitutivo o da specifica delibera del Consiglio Direttivo, ai Comitati possono essere attribuite anche funzioni propositive o esecutive su specifici progetti o attività.
Art. 107 — Modalità di funzionamento
I Comitati operano in coordinamento con il Consiglio Direttivo e riferiscono periodicamente sull’attività svolta. Ciascun Comitato:
può organizzare i propri lavori secondo modalità coerenti con il mandato ricevuto; redige verbale delle riunioni ove richiesto; individua al proprio interno un referente o coordinatore.
Art. 108 — Compiti generali
I Comitati, nell’ambito del mandato ricevuto, possono: esaminare proposte, progetti e iniziative;
formulare pareri e raccomandazioni al Consiglio Direttivo;
contribuire allo sviluppo delle attività culturali, professionali e istituzionali dell’AIC; favorire il confronto tra i Soci su temi di settore; supportare i rapporti con enti, organizzazioni e realtà affini.
ELEZIONI
Art. 109 — Avvio della procedura elettorale
Entro la fine dell’anno di scadenza delle cariche, il Consiglio Direttivo, tramite comunicazione ai Soci, avvia la procedura per il rinnovo delle cariche sociali.
La Segreteria provvede a invitare i Soci alla candidatura oppure, ove deliberato dal Consiglio Direttivo, può considerare tutti i Soci candidati d’ufficio, salvo espressa rinuncia scritta.
I membri uscenti degli organi sono candidati d’ufficio salvo diversa volontà degli interessati.
Art. 110 — Limiti di rieleggibilità
Il Presidente è rieleggibile consecutivamente per un solo mandato.
Art. 111 — Formazione delle liste
I nominativi dei Soci autocandidati, unitamente a quelli delle cariche uscenti, formano le liste elettorali. Le candidature alla carica di Presidente non possono essere superiori a quattro. Le liste devono essere comunicate e pubblicate una settimana prima delle elezioni
Art. 112 — Modalità di voto
I Soci eleggono direttamente, a maggioranza dei votanti secondo la modalità anti cordata:
il Presidente; 8 Consiglieri.
I Vice Presidenti sono nominati dal Presidente eletto. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente.
Ciascun Socio può esprimere: una preferenza per il Presidente; fino a un massimo di 6 preferenze per i candidati Consiglieri. Il sistema di preferenze è adottato al fine di favorire un’equilibrata rappresentanza associativa.
Art. 113 — Segretezza e strumenti di voto
Il voto è segreto e si svolge mediante sistema di voto online certificato, idoneo a garantire: identificazione dell’avente diritto; unicità del voto; segretezza dell’espressione; tracciabilità delle operazioni di sistema.
Il Consiglio Direttivo può, ove necessario, prevedere modalità integrative di voto coerenti con i principi sopra indicati.
I suffragi devono pervenire entro il termine stabilito dalla Segreteria, a pena di nullità.
Art. 114 — Proclamazione
Il nuovo Consiglio Direttivo è proclamato in Assemblea ordinaria.
Nella medesima Assemblea sono approvate:
le deleghe del Consiglio Direttivo; le modalità di utilizzo del fondo di riserva. Il Presidente, nella prima riunione di Consiglio: procede alle nomine di propria competenza;
nomina, verificata la disponibilità degli interessati, i componenti degli organi previsti dal Regolamento.
Art. 115 — Votazioni del Consiglio Direttivo
Le votazioni del Consiglio Direttivo possono essere segrete.
Il Presidente di turno: verifica il numero dei presenti aventi diritto al voto; determina la maggioranza richiesta; dichiara l’esito mettendolo a verbale.
Sono validi anche i voti pervenuti per delega scritta dei Consiglieri assenti.
PATRIMONIO E DISPOSIZIONI FINALI
Sezione 1 — Coordinamento normativo
Art. 116 — Rinvio allo Statuto
Il presente Regolamento attua e integra lo Statuto dell’AIC. In caso di contrasto tra Regolamento e Statuto, prevalgono le disposizioni statutarie.
Art. 117 — Rinvio alla normativa vigente
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano: le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni; la normativa vigente applicabile; i principi generali dell’ordinamento.
Sezione 2 — Interpretazione
Art. 118 — Interpretazione autentica
L’interpretazione delle disposizioni del presente Regolamento è rimessa al Consiglio Direttivo, nel rispetto:
dello Statuto; della normativa vigente; dei principi di buona fede e correttezza associativa.
Sezione 3 — Entrata in vigore
Art. 119 — Approvazione
Il presente Regolamento interno, unitamente al Codice di condotta e al Codice disciplinare che ne costituiscono parte integrante, è approvato dal Consiglio Direttivo dell’AIC IN DATA 26.02.2026.
Art. 120 — Efficacia
Il Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Esso è vincolante per tutti i Soci, presenti e futuri.
Sezione 4 — Clausola di aggiornamento
Art. 121 — Modifiche
Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dallo Statuto.
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