Image Alt

Regolamento A.I.C.

CODICE DI CONDOTTA

ASS. AUTORI ITALIANI CINEMATOGRAFIA A.I.C. - 2018

PREMESSA

Il presente codice etico e di condotta, di seguito nominato “Codice”, contiene norme comportamentali mirate a qualificare l’attività dei soggetti operanti nel settore della Fotografia Cinematografica, audiovisiva e multimediale, secondo i principi della correttezza e della buona fede volti ad improntare la condotta dei Soci che intendano

agire responsabilmente nell’ambito del proprio settore lavorativo.

• Articolo 1

Le finalità del presente Codice sono quelle di uniformare l’attività dei Soci in linea con i principi della responsabilità sociale, nonché di stimolarne la crescita professionale e la promozione di un mercato libero e competitivo.

• Articolo 2

Nello svolgimento della propria attività il Socio si attiene scrupolosamente alle norme civili, penali e amministrative, nonché a quelle del presente Codice e del CCNL in vigore, osservando i principi di lealtà, diligenza professionale, probità e correttezza sia nei confronti di tutti gli altri Soci, dei Colleghi esterni all'A.I.C. e dei collaboratori, sia del proprio reparto che di tutta la Troupe, nonché del datore di lavoro (produttore o firmatario del contratto di assunzione).

• Articolo 3

A.I.C. si impegna a vigilare con la massima attenzione sull’osservanza del Regolamento e dei Codici predisponendo adeguati strumenti d’informazione, prevenzione e controllo e intervenendo, se necessario, con azioni disciplinari e/o correttive.

• Articolo 4

A.I.C. Si impegna ad assicurare ai propri Soci, un adeguato programma d’informazione e aggiornamento permanente sul presente Codice.

Le finalità del presente Codice sono quelle di uniformare l’attività dei Soci in linea con i principi della responsabilità sociale, nonché di stimolarne la crescita professionale e la promozione di un mercato libero e competitivo.

• Articolo 5

Il Socio riconosce il valore supremo della persona umana e si impegna al rispetto dei Diritti umani prestando particolare attenzione, nell’esercizio dell’attività, alla tutela dei minori.

• Articolo 6

Il Socio si impegna a tener conto dell’impatto ambientale delle proprie iniziative attuando comportamenti da cui non derivino conseguenze negative per l’ambiente.

• Articolo 7

Nei rapporti contrattuali di lavoro il Socio, anche al fine di individuarne compiutamente le esigenze, opera, sin dalla fase delle trattative, con la massima chiarezza, veridicità e trasparenza in ottemperanza con le norme previste dal Contratto Nazionale vigente.

• Articolo 8

Il Socio si impegna a comunicare al datore di lavoro l’esistenza del presente codice a cui aderisce.

• Articolo 9

Il Socio assume tutte le misure necessarie alla protezione dei dati e delle informazioni sensibili in suo possesso rispetto al proprio datore di lavoro.

• Articolo 10

Il Socio si impegna ad osservare tutte le leggi in materia di lavoro, con particolare riguardo alla legislazione in materia di sicurezza.

• Articolo 11

Il Socio si astiene tassativamente dal compiere atti di concorrenza sleale come definiti dalla normativa Italiana (e dal cosiddetto Codice del Consumatore), ed Europea, e in ogni caso, da comportamenti che possano essere qualificati come contrari ai principi della concorrenza e del libero mercato.

Si astiene dal formulare giudizi sulla professionalità dei concorrenti, ancorché richiesti dal datore di lavoro, anche potenziale.

• Articolo 12

Le infrazioni al presente Codice da parte del Socio, salvo ogni diverso e ulteriore profilo di responsabilità, costituiscono violazione dei Regolamenti interni dell'A.I.C. e sono passibili delle previste sanzioni presenti nel Codice Disciplinare.

• Articolo 13

Il datore di lavoro che ritiene che il Socio abbia violato una o più disposizioni del presente Codice, può darne notizia, in forma non anonima, all’A.I.C. ai fini del procedimento disciplinare tramite lo sportello di riferimento per il cittadino – consumatore presente sul sito web

CODICE DISCIPLINARE

ASS. AUTORI ITALIANI CINEMATOGRAFIA A.I.C.

• Articolo 1

Tutti i Soci di A.I.C. accettano e sottoscrivono il presente Codice Disciplinare.

• Articolo 2

L'organo preposto alla soluzione delle controversie e della applicazione delle eventuali sanzioni disciplinari è il CONSIGLIO DIRETTIVO.

• Articolo 3
La competenza del Consiglio Direttivo, ha carattere esclusivo nell’ambito dello Statuto

Associativo e dell’applicazione dei Regolamenti Associativi.

Le decisioni finali espresse sono inappellabili e prese in totale autonomia.

• Articolo 4

Le decisioni del Consiglio Direttivo, sono espresse a maggioranza con motivazione scritta e protocollata.

• Articolo 5
Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo, e in particolare

in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

• Articolo 6
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Si procede disciplinarmente nei confronti del Socio che:

• non osservi i doveri sanciti dalla legge, dallo Statuto Associativo, dai Regolamenti Associativi, dal Codice di Condotta, dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione;

• abbia una condotta in contrasto con i principi della deontologia professionale;

• adotti comportamenti gravemente lesivi dell'immagine, degli interessi e delle finalità dell'Associazione;

• contravvenga alle linee programmatiche ed organizzative stabilite dal Consiglio Direttivo;

• utilizzi un linguaggio verbale e gestuale indecoroso, offensivo e discriminatorio verso gli aderenti all’Associazione;

• procuri con dolo danni materiali alle cose o ai locali in possesso dell’Associazione.

Fatte salve le prerogative sanzionatorie inserite nel CCNL vigente, il presente codice disciplinare verrà applicato dal Consiglio Direttivo, nelle forme sotto descritte.

Nel caso ne reputi la necessità, il Consiglio Direttivo potrà autonomamente convocare tutte le persone che possano meglio chiarire i fatti in discussione.

• Articolo 7

Qualora sorgano dubbi sull'interpretazione di norme dello Statuto e/o dei Regolamenti, d'ufficio o su segnalazione di qualunque Socio, sempre che tale richiesta appaia fondata e rilevante, si potrà richiederne l'interpretazione al Comitato Tecnico Scientifico e al Consiglio Direttivo.

L'interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento.

• Articolo 8

SANZIONI

Sanzione 1°: Richiamo verbale.

Organo Responsabile: Consiglio direttivo.

Sanzione 2°: Richiamo scritto.

Organo Responsabile: Consiglio direttivo.

Sanzione 3°: Sospensione temporanea da Socio dell'A.I.C. per un periodo più o meno lungo, a seconda della gravità dei fatti, comprensiva anche della eventuale sospensione dell’Attestazione di Qualifica.

Organo Responsabile: Consiglio direttivo.

Sanzione 4°: Radiazione definitiva dall’Associazione.

Organo Responsabile: Consiglio direttivo.

REGOLAMENTO AIC

Associazione Italiana Autori della Cinematografia

L’AIC è parte della Federazione Europea delle Associazioni della Cinematografia denominata “IMAGO

PREMESSA

• Articolo 1

Il presente Regolamento, parte integrante dello Statuto dell’AIC è impegnativo per tutti i Soci presenti e futuri.

TITOLO I: SOCI

SOCI EFFETTIVI con ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE MEMBRI ASSOCIATI

• Articolo 2

L’AIC associa gli Autori Italiani e non della Cinematografia, che operano nel settore della Cinematografia, particolarmente nella produzione di Audiovisivi distribuiti sia su schermi cinematografici che televisivi o multimediali, con qualsiasi supporto vengano realizzati.

• Articolo 3

Con il titolo di SOCIO EFFETTIVO ATTESTATO si acquisisce il diritto/dovere di far seguire la sigla dell’Associazione (AIC) al proprio nominativo nei titoli di testa delle opere cinematografiche alle quali abbia partecipato come Autore della Cinematografia e in tutte quelle forme di pubblicità in cui il proprio nominativo e la qualifica possano accedere. MEMBRI ASSOCIATI sono tutti coloro che sono ammessi all’Associazione ma sono in attesa di Attestato di Qualificazione delle Competenze che sarà emesso dall’Organo di Garanzia dell’Associazione e potranno avvalersi solo allora dell’acronimo AIC.

• Articolo 4

I nuovi Soci, sia Attestati che Associati, nel primo anno, anche se in regola con le quote sociali, potranno esprimere il loro voto per gli organi societari ma non potranno candidarsi. I Membri Associati non potranno candidarsi fino al raggiungimento dell’Attestato di qualificazione.

SOCI BENEMERITI

• Articolo 5

I Soci Benemeriti sono quegli Autori della Cinematografia che, attraverso la loro opera, hanno dato prestigio alla categoria.

• Articolo 6

I Soci Benemeriti vengono eletti dal Consiglio Direttivo su proposta di tutti i Soci, e solamente dopo la loro espressa accettazione.

• Articolo 7

Ai Soci Benemeriti non è fatto obbligo del versamento della quota sociale annua. Art. 8 - I Soci Benemeriti non hanno diritto al voto.

SOCI ONORARI

• Articolo 9

Per Socio Onorario si vuole intendere una personalità che, nell’ambito della sua professione, vanta speciali meriti o interessi verso le arti visive e in particolare modo in riferimento alla fotografia cinematografica.

• Articolo 10

I Soci Onorari vengono eletti dal Consiglio Direttivo su proposta dei Soci. Art. 11 - Ai Soci Onorari non è fatto obbligo del versamento delle quote sociali.

• Articolo 12

I Soci Onorari non hanno diritto al voto.

SOCI AGGREGATI

• Articolo 13

I Soci Aggregati sono coloro che hanno con l’Associazione rapporti di diretta collaborazione, persone fisiche o Associazioni Professionali, assistenza e consulenza come il Segretario Generale, il consulente per gli affari legali-legislativi, il consulente per quelli economici-fiscali, l’addetto all’ufficio stampa, sostenitori ed altri eventuali.

• Articolo 14

Sulla nomina, regolamentazione dei rapporti, mandati, deleghe e decadenze dei Soci Aggregati delibera con i più ampi poteri il Consiglio Direttivo.

• Articolo 15

Soci Aggregati possono far parte al Consiglio Direttivo senza aver diritto al voto.

• Articolo 16

Tutti i Soci Aggregati non hanno l’obbligo della quota sociale annua, ne possono votare gli organi statutari

SOCI SOSTENITORI

• Articolo 17

I soci Sostenitori possono essere Società, Enti, Associazioni o Ditte che svolgono tutta o parte della loro attività nel settore cinematografico, televisivo o delle arti visive in genere.

• Articolo 18

I soci Sostenitori vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dei Soci o degli interessati stessi. Presa visione e accettazione dello Statuto e del Regolamento, vengono iscritti dopo il pagamento della quota sostenitrice dovuta.

• Articolo 19

E’ fatto obbligo ai soci Sostenitori il versamento della “quota minima di sostenitore” stabilita dal Consiglio Direttivo per l’esercizio finanziario in corso.

• Articolo 20

Variazioni della quota minima di Sostenitore o quote aggiuntive volontarie, degli stessi, verranno stabilite esercizio per esercizio dal Consiglio Direttivo.

• Articolo 21

I Sostenitori potranno essere inseriti nell’organigramma dell’AIC in tutte le forme e i mezzi in cui compaia l’Associazione stessa.

• Articolo 22

Per specifiche forme di attività eventualmente richieste dai Sostenitori o dai soci dell’AIC, verranno stabilite modalità di volta in volta tra le parti in funzione dell’apporto dell’Associazione, e comunque solo con espressa delibera del Consiglio Direttivo.

• Articolo 23

I Sostenitori non possono accedere a cariche direttive.

• Articolo 24

I Sostenitori non hanno diritto al voto.

SOCI IN FORMAZIONE

• Articolo 25

Si intendono Soci in formazione tutti coloro che non avendo ancora raggiunto i requisiti previsti per l’ammissione sia come Membri Associati che Effettivi con Attestato di qualificazione, intendono effettuare un percorso formativo partecipando alle attività dell’Associazione come da art. 3 (tre) dello Statuto.

• Articolo 26

I Soci in formazione non avranno obbligo di quota associativa ma dovranno pagare quota annua come stabilito dal Consiglio Direttivo. Tali quote saranno deducibili dalla quota unica di ammissione, da versare all’atto dell’iscrizione qualora intendessero richiedere associazione come Soci.

• Articolo 27

I Soci in formazione hanno diritto di partecipazione a tutte le attività dell’Associazione ma non potranno fregiarsi del marchio AIC – IMAGO , non potranno votare o candidarsi per gli organi statutari.

OBBLIGHI DEI SOCI

• Articolo 28

L’iscrizione all’AIC implica l’accettazione integrale dello Statuto e del Regolamento nonché di quanto deliberato dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

• Articolo 29

Il rapporto vincolante tra Socio e Associazione è regolato dall’articolo 5 (cinque) dello Statuto.

• Articolo 30

E’ fatto obbligo ai Soci Effettivi con Attestato di qualificazione l’uso della sigla (AIC) ogni qualvolta è data pubblicità ai loro nominativi preceduti dalla qualifica professionale “Autore della Cinematografia” o terminologia affine.

• Articolo 31

E fatto obbligo ai Soci il versamento della quota sociale annua tra il 30 Novembre ed il 31 Gennaio. Sono concesse proroghe motivate, solo se accettate dal Consiglio Direttivo.

• Articolo 32

E’ fatto obbligo a tutti i Soci:
- d’informarsi e tenersi al corrente su tutte le attività cui l’Associazione,

di tenersi in contatto con essa il più possibile di persona e, qualora non fosse possibile, dare comunicazione orale o scritta;

la segreteria dell’ associazione dal canto suo ha l’obbligo di inviare a tutti i soci, con tutti i mezzi di comunicazione a sua disposizione, ogni informazione circa l’ attività dell’ ufficio di presidenza, del consiglio direttivo, e dell’Associazione stessa.

MOROSITA’ – SANZIONI – DECADENZE

• Articolo 33

I Soci morosi nel pagamento della quota sociale annua perdono tutti i diritti sociali dall’anno interessato art. 5 (cinque) dello Statuto.

• Articolo 34

La morosità del pagamento della quota sociale annua, determina la sospensione da tutti gli incarichi e dal diritto di voto.

Il Segretario Generale avrà cura di tenere una lista aggiornata dei soci morosi che consegnerà al Consiglio Direttivo e al Presidente di ogni Assemblea.

Compiuto il terzo anno di morosità il socio decade automaticamente dall’appartenenza all’Associazione.

• Articolo 35

Il Socio decaduto per morosità può essere riammesso dal Consiglio Direttivo, a far parte dell’Associazione, su richiesta dell’interessato e sempre che siano regolarizzati i suoi impegni finanziari precedenti, compresi more e interessi, nei confronti dell’Associazione.

• Articolo 36

L’eventuale reintegro, nel novero dei Soci, di chi ne abbia perso il diritto e sia riaccettato con voto unanime del Consiglio Direttivo, obbligherà al pagamento della quota di iscrizione.

• Articolo 37

Perdono la qualifica di Socio dell’AIC, per decisione inappellabile del Consiglio Direttivo i Soci che abbiano un comportamento contrario alle norme statutarie e del Regolamento e per tutti quei motivi ritenuti gravi dal Consiglio Direttivo stesso.

• Articolo 38

Il Socio decaduto perde ogni diritto di qualsiasi natura eventualmente acquisito unitamente a quello di utilizzare la sigla “AIC”.

SOSTITUZIONE

• Articolo 39

Qualora il Socio, membro di un organo dell’Associazione, non assicuri un minimo di continuità all’attività richiesta e conseguente al suo incarico, onde evitare disfunzioni e/o pregiudizi al regolare funzionamento di detti organi, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sostituirlo temporaneamente o in forma definitiva.

• Articolo 40

l Socio subentrante è un supplente, quando questi è previsto, oppure il primo dei non eletti che risultino dall’elenco delle votazioni, fatta salva la facoltà di cooptazione tra tutti i soci, anche non votati, solo se su espressa delibera del Consiglio Direttivo.

• Articolo 41

Il Consiglio Direttivo, decide la rimozione del Socio, ne avoca a se le funzioni ad interim o fino al termine del mandato qualora non fosse possibile o conveniente la sostituzione.

AMMISSIONE NUOVI SOCI

• Articolo 42

Il socio richiedente ammissione all’ AIC deve essere presentato da un membro

Socio Effettivo con Attestato di qualificazione, associato da almeno tre anni.

Tutte le richieste, accompagnate da una biografia e filmografia verranno inviate all’Associazione.

Il Presidente, verificati i requisiti dei richiedenti ammissione, delibera sulla congruità e sottopone, a suo giudizio, i nominativi alla valutazione definitiva del Consiglio Direttivo.

A tutti i soci, per loro conoscenza, sarà inviata la documentazione degli ammessi.

Trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data di detto invio, qualora non ci fossero segni contrari da parte di alcun socio, si potrà procedere da parte della Segreteria all’iscrizione.

A fronte di perplessità da parte di qualche socio, in merito alla sua accettazione, si riunirà il Consiglio Direttivo per deliberare in merito.

Il nuovo socio sarà in obbligo del pagamento della quota di iscrizione e delle normali quote annue associative stabilite.

E’ fatto obbligo, al socio presentatore, di tutoraggio del nuovo associato per almeno un anno.

REQUISITI D’AMMISSIONE

• Articolo 43

Concorrono a far parte dei requisiti di ammissione tutte le opere cinematografiche, televisive, multimediali, pubblicitarie o promozionali su supporti analogici (pellicola) o digitali che abbiano forme e contenuti con caratteristiche e tempi complessivi da potere essere attestanti di una prolungata attività come Autore della Cinematografia.

A tale proposito si traccia un elenco di equipollenze rispetto ai requisiti storici di ammissione.

A. Tre film di lungometraggio di distribuzione nazionale o estera accertata. (requisito storico di ammissione)

B. Lavoro televisivo di media serialità da 8 (otto) puntate da 55 (cinquantacinque) minuti per 8 (otto) serate come prima unità. Seconda unità solo se accreditata o comunque riconoscibile e pari come impegno lavorativo.

C. Lavoro per 4 (tre) documentari della durata media di 50 (cinquanta) minuti (sia per distribuzione cinematografica o televisiva) purché regolarmente distribuiti su territorio italiano o estero documentabili.

D. Lavori relativi a pubblicità, videoclip, aziendali o promozionali resta valido la congrua e prolungata attività da accettazione della Commissione Scientifica di Ammissione.

Tali opere debbono essere state distribuite in Italia o all’estero, su tutto il territorio e non in canali di solo ristretto ambito provinciale o regionale.

Possono altresì concorrere alla presentazione come soci tutti coloro che siano Autori di chiara e conclamata fama anche per riconoscimenti ricevuti per lo svolgimento dell’attività.

I requisiti sopra indicati se certificati e riconosciuti dalla Commissione Scientifica danno diritto alla qualifica di Socio Effettivo con attestato di qualificazione. In attesa del raggiungimento di tale livello si permane nella condizione di Membro Associato.

TITOLO II : REGOLAMENTI FINANZIARI

• Articolo 44

Le prestazioni dei Soci verso l’Associazione sono sempre gratuite.
Ove riconosciuto dal Consiglio Direttivo saranno attribuiti rimborsi, interi o parziali, per spese di rappresentanza o viaggio purché documentate.

ORGANI STATUTARI DELL’AIC ASSEMBLEA DEI SOCI

• Articolo 45

L’Assemblea dei Soci è interamente disciplinata dallo Statuto art. 9 (nove) in particolar modo per le modalità di collegamento telematico previste in caso di sedi dislocate in altre parti d’Italia.

CONSIGLIO DIRETTIVO

• Articolo 46

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna, fatta eccezione solo di quanto è riservato ex legge all’Assemblea dei Soci (Art. 11 dello Statuto).

• Articolo 47

IL Consiglio Direttivo per agevolare la realizzazione degli scopi associativi, nell’ambito del proprio ampio mandato, ha facoltà ogni qualvolta lo ritiene opportuno di fornire all’Associazione Organi Consultivi. In tal caso ne disciplinerà la durata, gli scopi, le finalità, il numero dei membri ecc.

• Articolo 48

Il Consiglio Direttivo oltre ai casi previsti dall’art. 12 (dodici) dello Statuto, è da considerarsi convocato dalle 10 alle 13 di un sabato al mese, ad eccezione per quelli coincidenti con festività o ferie estive. Dette riunioni del consiglio direttivo sono aperte a tutti i soci e possono essere, per singoli soci o gruppi di essi, richiedenti, svolto con collegamento via telematica con le stesse modalità previste dall’Assemblea dei Soci.

• Articolo 49

L’assenza di membri del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivata e documentata per iscritto nel registro delle riunioni.

• Articolo 50

Il Consiglio Direttivo redige verbale di tutte le sue riunioni ordinarie e straordinarie, su apposito registro.

• Articolo 51

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di interpellare a mezzo lettera o posta elettronica i soci per conoscere il parere su uno specifico argomento stabilendo forma e modalità della consultazione. Il parere della maggioranza è da considerarsi impegnativo per le decisioni conseguenti.

• Articolo 52

Le riunioni del Consiglio Direttivo si intendono valide come da art. 12 (dodici) dello Statuto, in prima convocazione, sempre che sia raggiunta una maggioranza qualificata di 2/3 dei membri elettivi ed in seconda convocazione con una maggioranza semplice del 50%+1.

Il voto del presidente, in caso di parità vale doppio.

• Articolo 53

Il Consiglio Direttivo è composto da 12 (dodici) membri effettivi come da delibera dell’Assemblea dei Soci del 25 Ottobre 2014.

• Articolo 54

E’ ammesso ai membri del Consiglio Direttivo di essere rappresentati per mezzo delega scritta.

Ogni membro del direttivo non potrà presentare più di due deleghe a suo nome.

Non sono ritenute valide le deleghe verbali.

La delega ha valore a tutti gli effetti compreso quello del voto.

Gli ex Presidenti, ammessi di diritto al Consiglio Direttivo, potranno delegare solo altri ex Presidenti partecipanti all’assemblea.

• Articolo 55

Il Consiglio Direttivo è regolarmente convocato solo se è raggiunto il quorum dei membri elettivi partecipanti.

• Articolo 56

Dopo 3 assenze ingiustificate da parte di un consigliere o il mancato pagamento delle quote associative decade l'incarico a favore del socio che ha ricevuto più voti in graduatoria.

• Articolo 57

Il Presidente all’atto della sua nomina delega legalmente i Vice Presidenti a sostituirlo in caso di assenza nella firma.

• Articolo 58

Il Consiglio Direttivo in assenza del Presidente e del Vice Presidente delegato, può autorizzare la firma della corrispondenza al Segretario Generale.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

• Articolo 59

Il Presidente ha la facoltà di nominare i Vice Presidenti all’interno del Consiglio Direttivo o tra tutti i soci, anche non eletti, nell’eventualità di avere un proprio rappresentante fiduciario nel caso di sedi dislocate sul territorio nazionale e per periodi interi o parziali del proprio mandato

A tale scopo i Vice Presidenti potranno essere in numero variabile da 3 a 5.

• Articolo 60

In assenza del Presidente o di un Vice Presidente, da lui delegato, sia la corrispondenza che l’attività di ordinaria amministrazione potranno essere condotte dal Segretario Generale.

• Articolo 61

In caso di dimissioni del Presidente è fatto obbligo al Vice Presidente più anziano della conduzione pro tempore dell’Associazione.

Nel caso di tale eventualità, nel primo semestre dell’anno, il Segretario Generale indirà nuove elezioni in tempi brevi ma con le modalità previste dal presente Regolamento. Nel caso di secondo semestre si raggiungeranno le naturali scadenze per i tempi di rinnovo degli organi statutari.

IL SEGRETARIO GENERALE (oltre quanto disciplinato dallo Statuto)

• Articolo 62

Il Segretario Generale:

-  ha cura dei registri dei verbali, dell’archivio, della biblioteca ecc.

-  ha cura, altresì, dei mezzi tecnici ed ogni bene come risultano dal libro inventario

-  Mantiene sempre aggiornato il libro degli Inventari di tutto ciò che, a qualsiasi titolo, l’Associazione detiene nella sede sociale e in qualsiasi altro luogo o sede distaccata.

- Aggiorna tempestivamente il Consiglio Direttivo sulla corrispondenza in arrivo e in partenza.

- Invia periodicamente i resoconti dell’attività dell’Associazione a tutti i soci.
- Si preoccupa di far inviare via posta elettronica ogni informazione utile dell’ attività

associativa a tutti i soci.

- E’ responsabile unitamente al Presidente ed al Segretario Operativo della cassa dell’Associazione, eseguendo, secondo la disponibilità economica, le direttive del Consiglio e del Presidente.

- E’ responsabile della corretta conduzione dell’ufficio di segreteria e dell’appropriato uso della sede sociale

- Si accerta e verifica che le delibere, disposizioni, comunicazioni ecc. degli organi dell’Associazione e comunque tutte le comunicazioni tra i Soci abbiano le più ampie forme di pubblicità all’interno dell’Associazione.

- Non può intraprendere qualsivoglia iniziativa in nome e per conto dell’AIC, anche dietro espressa richiesta dei Soci, senza averne ottenuto l’autorizzazione dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

• Articolo 63

E’ previsto a titolo di rimborso spese un emolumento annuo per il Presidente, il Segretario Generale e per l’eventuale Segretario Operativo.

L’entità di tale somma sarà stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo.

ORGANI CONSULTIVI

• Articolo 64

Sulla base degli indirizzi stabiliti dallo Statuto per la più ampia realizzazione degli scopi associativi, il Regolamento contempla i seguenti Organi Consultivi:

A. Collegio Sindacale;

B. Comitato Tecnico Scientifico e Culturale;

C. Gruppi di lavoro

• Articolo 65

Gli Organi Consultivi sono nominati dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea per svolgere incarichi di vitale interesse per l’Associazione.

Al Comitato Tecnico Scientifico è fatto obbligo, come da mandato del Consiglio Direttivo, di analizzare i requisiti di ammissione e la loro attinenza ai dettami del presente regolamento.

Tutti gli Organi Consultivi sono tenuti a concordare con il Consiglio Direttivo le linee programmatiche da seguire per il più efficace conseguimento degli scopi del mandato, ed a riferire periodicamente sull’andamento del compito affidato.

• Articolo 66

Sentito il parere del Consiglio Direttivo, gli Organi Consultivi hanno facoltà di cooptare un nuovo membro qualora venissero a mancare.

• Articolo 67

E’ fatto obbligo a tutti gli Organi Consultivi di redigere verbali delle riunioni su appositi registri.

• Articolo 68

E’ consentito ricoprire più cariche in diversi Organi Consultivi.

• Articolo 69

E’ previsto il rimborso spese, nelle modalità indicate nell’articolo 44 del Regolamento, a tutti i membri degli Organi Consultivi.

COLLEGIO SINDACALE

• Articolo 70

Il Collegio Sindacale è nominato tra i soci eletti dall’Assemblea, ed è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti e dura in carica tre anni.

• Articolo 71

Al Collegio Sindacale è demandato il controllo di tutta la gestione contabile dell’Associazione, l’accertamento delle disponibilità economiche e la vigilanza sull’osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento.

• Articolo 72

Il Collegio Sindacale a fine anno redige la relazione annuale dei bilanci.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO COMITATO CULTURALE

• Articolo 73

Il Comitato Tecnico Scientifico per la formazione e la qualificazione professionale è composto da 5 membri nominati direttamente dal Consiglio Direttivo tra i Soci Effettivi, Benemeriti, onorari e aggregati o personalità di chiara fama esterne all’Associazione ed ha durata in carica di 3 (tre) anni ed avrà l’incarico di analizzare la congruità dei requisiti di ammissione atti all’accesso in Associazione o come Membri Associati o come Membri Qualificati in grado di poter assumere il titolo di Autori Italiani della Cinematografia.

• Articolo 74

Il Comitato per la sezione Culturale è formato da Soci Effettivi , Benemeriti o Onorari. Il Comitato Culturale è composto da 5 membri nominati per 3 (tre) anni dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Culturale delibera a maggioranza la promozione delle proposte motivandole specificatamente e ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo nominando, se necessario, gruppi di lavoro per tempi determinati.

• Articolo 75

Il Comitato Tecnico Culturale:

- esamina proposte e progetti, seminari e docenze, partecipazioni di Soci a festival e mostre che vengono richieste sia ai Soci che all’Associazione e verifica altresì che queste attività siano concordanti con gli indirizzi dello Statuto per la più ampia realizzazione degli scopi sociali;

- promuove l’attività culturale dell’AIC;

- promuove, ogni qualvolta lo ritiene opportuno e quando ne sarà fatta richiesta, dibattiti tra i Soci su temi ed argomenti vari affinché in seguito a continui confronti emerga una linea culturale comune non più come sola espressione di singoli;

- sottoporrà annualmente all’Assemblea una relazione esplicativa delle attività svolte;

- eleggerà al suo interno un segretario che curerà il funzionamento del Comitato e compilerà i verbali sull’apposito registro;

- terrà i più convenienti rapporti tra l’Associazione e le altre organizzazioni o associazioni che operino nello stesso settore o in quelli affini.

GRUPPI DI LAVORO

• Articolo 76

I Gruppi di Lavoro, contemplati dal Comitato Tecnico Culturale, vengono nominati per portare a termine un determinato incarico o progetto..

Sono contemplate collaborazioni tra i Gruppi di Lavoro e personalità esterne all’Associazione

TITOLO III: ELEZIONI RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

• Articolo 77

Entro il 31 Ottobre dell’anno in cui decadono, il Consiglio Direttivo tramite comunicazione ai Soci, dà il via alla procedura per il rinnovo delle cariche sociali:

a) Per la Presidenza, per il Consiglio Direttivo, per il Collegio Sindacale, la segreteria invierà a tutti i soci una lettera di invito alla candidatura oppure se il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno, sarà possibile, dopo preventiva comunicazione scritta, considerare tutti i soci candidati, salvo volontà avversa.

In tal caso il socio dovrà inviare alla segreteria la propria non accettazione alla candidatura.

b) I membri dei Consigli e dei Collegi uscenti sono candidati d’ufficio, fatta salva volontà avversa degli interessati.

c) Il Presidente e rieleggibili consecutivamente solo per un mandato.

d) I Presidenti uscenti vengono di diritto ammessi a far parte in qualità di ex Presidenti del nuovo Consiglio Direttivo.

e) I nominativi dei Soci che si autocandidano, assieme a quelli delle cariche uscenti formeranno le nuove liste.

f) Entro il 15 Novembre verranno comunicate e pubblicate le liste dei candidati.

g) I Soci eleggono direttamente a “maggioranza dei votanti” il Presidente e i Consiglieri.

h) I Vicepresidenti vengono scelti dal nuovo Presidente eletto come indicato nell’art. 59 del presente Regolamento.

i) Il Segretario Generale verrà nominato dal Presidente.

j) I Soci possono esprimere una sola preferenza per il Presidente e 16 preferenze per i Consiglieri.

k) Il voto è segreto e le votazioni avverranno, come previsto dallo Statuto, sia per posta con busta chiusa, non identificabile, che per via on-line su sito protetto e con accesso con password.

l) Pena la nullità, i suffragi dovranno essere inviati alla segreteria, nelle modalità previste, non oltre il 20 Dicembre.

m) In caso di voto in busta i voti potranno essere recapitati direttamente alla Segreteria.

n) Il nuovo Consiglio Direttivo sarà proclamato in quella data con Assemblea in seduta ordinaria.

o) In tale assemblea saranno approvate le deleghe per il Consiglio Direttivo nonché le modalità di utilizzo del fondo di riserva.

p) Entro il 15 Gennaio il nuovo Presidente, nella prima riunione di Consiglio, procederà alle nomine di sua qualificazione e, verificatane la disponibilità dei membri scelti, nominerà i Consiglio Sindacale ed il Comitato Tecnico Culturale.

VOTAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

• Articolo 78

Le votazioni all’interno del Consiglio Direttivo possono essere PALESI o SEGRETE.

a) Le votazioni PALESI: il Presidente di turno, ( in caso di presenza del presidente egli è di diritto il presidente del consiglio o dell’ assemblea in corso, in caso di sua assenza si sceglierà tra i vice presidenti, in caso di assenza anche di quest’ultimi verrà eletto il presidente di detta seduta tra i presenti del consiglio direttivo) su richiesta del Socio che presenta la mozione, dichiara il numero dei presenti aventi diritto al voto e, stabilita la maggioranza necessaria per l’approvazione, dà il via alla votazione per alzata di mano. In base al risultato dichiarerà approvata o respinta la mozione mettendo a verbale.

Sulla stessa mozione sono considerati validi i voti pervenuti in delega per iscritto dei Consiglieri assenti.

b) Le votazioni SEGRETE: Il Presidente di turno, su richiesta del Socio che presenta la mozione, dichiara il numero dei presenti aventi diritto al voto e, stabilita la maggioranza necessaria per l’approvazione, dà il via alla votazione per mezzo schede in modo che non sia identificabile il votante. In base allo spoglio dichiarerà approvata o respinta la mozione mettendo a verbale.

TITOLO IV : PATRIMONIO

• Articolo 79

Le entrate dell’AIC sono costitute dalle quote sociali, dalle quote ed elargizioni dei Soci Sostenitori, eventuali contributi di Soci, di terzi o di Enti, e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.

Tali entrate, come previsto dallo Statuto art. 16 (sedici), fanno parte del fondo di riserva che potrà essere utilizzato solo per il mantenimento dell’Associazione in caso di assenza di altri guadagni derivanti dalle attività dell’Associazione stessa.

QUOTE SOCIALI SOCI ORDINARI

• Articolo 80

- Sono definite quote sociali:

La quota unica di ammissione, da versare all’atto dell’iscrizione.

La quota annua da versare al momento dell’iscrizione, se questa dovesse essere avvenuta prima degli ultimi 5 mesi dell’anno, o in caso di ammissione dal mese di Settembre in poi dovrà essere pagata tra Dicembre e Gennaio e avrà validità per l’anno successivo.

- Tali quote sono definite, per ammontare, dal Consiglio Direttivo e sono vincolanti ed inderogabili.

QUOTE SOCI SOSTENITORI

• Articolo 81

I Soci Sostenitori, soggetti a quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo, avranno anche la possibilità di contribuire, con quote aggiuntive, ad eventuali particolari forme di attività informativa ed espositiva personalizzate.

Potranno contribuire altresì ad incrementare il patrimonio di camere da collezione professionali ed accessori o il patrimonio iconografico dell’Associazione.

CODICE DI CONDOTTA E CODICE DISCIPLINARE

• Articolo 82

Tutti i membri dell’Associazione sottoscrivendo il loro accesso in Associazione sottostanno al codice di condotta ed al codice disciplinare allegati al presente regolamento interno e che ne sono parte costituente effettiva.

SCIOGLIMENTO

• Articolo 83

In caso di scioglimento l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

DISPOSIZIONI GENERALI

• Articolo 84

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni degli articoli del Codice Civile che disciplinano la materia.

Il presente Regolamento Interno nonché il codice di condotta ed il codice disciplinare vengono approvati o dall’Assemblea Ordinaria o, ove impossibile, dal Consiglio Direttivo purché ne venga data conoscenza immediata, in ogni modo, a tutti i Soci.

STATUTO

NORME E SCOPI

• Articolo 1

Si costituisce l’associazione AUTORI ITALIANI CINEMATOGRAFIA con sede in Roma. La sua durata è illimitata.
L'associazione risponde dei propri obblighi nei limiti del proprio patrimonio. L'associazione non persegue scopi di lucro.

Alla Costituzione della presente associazione i Membri fondatori sceglieranno un Presidente che avrà l’impegno di attivare tutti gli organi statutari e di approvare i regolamenti interni.

• Articolo 2

Gli scopi dell'associazione sono i seguenti:

- qualificare, sviluppare e tutelare la professionalità della categoria degli AUTORI DELLA CINEMATOGRAFIA;
- concorrere, in tutti i modi alla riqualificazione dei propri soci per il raggiungimento dell’attestazione di qualifica delle competenze professionali secondo le norme dello Stato Italiano e dell’Unione Europea;

- difendere i principi culturali, professionali e morali dei soci;
- curare, promuovere e realizzare iniziative e manifestazioni inerenti allo sviluppo della cinematografia e dell’audiovisivo sul piano artistico, culturale e tecnico;
- collaborare con Enti, Istituti, Associazioni, Federazioni associative di categoria, professionali e non, e Società italiane ed estere per la soluzione dei problemi tecnici e artistici dell'illuminazione e della tecnica di ripresa;
- promuovere ogni e qualsiasi iniziativa e attività connessa direttamente o indirettamente agli scopi sociali.
L'associazione potrà inoltre svolgere, attività editoriali anche in forma multimediale (libri, pubblicazioni periodiche, opuscoli vari), attività di didattica e formazione, diretta ai propri soci e a chiunque sia interessato alle tematiche proprie dell'associazione.

SOCI ORDINARI, ONORARI, BENEMERITI, AGGREGATI E SOSTENITORI

• Articolo 3

Possono far parte dell'Associazione:
SOCI EFFETTIVI-ORDINARI: tutti gli Autori della Cinematografia di cittadinanza italiana e non purché abbiano raggiunto i requisiti previsti, dal regolamento interno, o perlomeno siano di chiara fama e che appartengano alla categoria degli Autori della Cinematografia con opere distribuite a livello nazionale e non, che potranno essere film, documentari e fiction, serie televisive, film tv e pubblicità. Saranno valutati titoli di formazione professionale conseguiti in scuole di cinematografia italiane o straniere.
Tutti i soci effettivi ordinari sono eleggibili per tutti gli organismi dell’associazione.
MEMBRI ASSOCIATI: tutti coloro che, non avendo ancora i requisiti previsti dal regolamento interno, per l’ammissione all’A.I.C., intendono partecipare all’associazione e alle sue attività sino al raggiungimento della qualifica di SOCIO EFFETTIVO-ORDINARIO.
SOCI IN FORMAZIONE: tutti coloro che, non avendo ancora i requisiti previsti dal regolamento, intendano partecipare ai programmi di formazione in attesa di raggiungere i requisiti necessari per accedere o come Membri Associati o come Soci Effettivi-Ordinari.
SOCI ONORARI E BENEMERITI: coloro che vantano speciali meriti o interessi verso le arti visive, in particolar modo in riferimento alla tecnica e all’arte della cinematografia;

SOCI AGGREGATI: coloro che collaborano con l'associazione e contribuiscono, con ogni e qualsiasi mezzo, alla realizzazione degli scopi sociali. In particolare, sono soci aggregati il segretario generale, quando non sia scelto tra i soci ordinari, il consulente legale, quello fiscale, l'addetto all'ufficio stampa, ecc.

SOCI SOSTENITORI: possono essere tutte le Società di beni strumentali, Enti, Associazioni o Società che svolgono tutta o parte della loro attività nel settore cinematografico, televisivo o delle arti visive in genere.

AMMISSIONE E QUALIFICA DEI SOCI

• Articolo 4

La domanda di ammissione dei nuovi soci deve essere corredata da un curriculum vitae, una foto e dalla presentazione scritta di un Socio Effettivo–Ordinario.
Il socio proponente deve appartenere all’associazione da almeno tre anni.
Sulla domanda di ammissione delibera il Presidente dell’associazione sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Tale delibera può essere impugnata dinanzi al Consiglio Direttivo o, se occorre, al collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo ha il diritto insindacabile di deliberare la perdita della qualità di socio in relazione agli obblighi previsti dal Codice Etico e Sanzionatorio.

OBBLIGHI DEI SOCI

• Articolo 5

L'iscrizione all'AIC implica l'accettazione integrale del presente Statuto, del Regolamento Interno e degli obblighi previsti da Codice Etico e Sanzionatorio.
L'infrazione alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti può comportare la perdita della qualità di membro dell’associazione. I soci che si rendono morosi nel pagamento della quota sociale annua perdono tutti i diritti sociali dall’anno successivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

• Articolo 6

Sono organi dell'Associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e i Vice Presidenti; - il Segretario Generale;

- il Collegio dei Probiviri

ASSEMBLEA DEI SOCI

• Articolo 7

L'assemblea è costituita dai soci dell'A.I.C. di cui all'art. 3.
L'assemblea, sarà convocata, ogni qualvolta la convocazione sia richiesta: dall'Ufficio di Presidenza, dal Consiglio Direttivo o da almeno la metà dei Soci Effettivi-Ordinari. Hanno diritto di voto i Soci Effettivi-Ordinari e Onorari.

Mentre i Soci Benemeriti, sostenitori, aggregati, membri associati e soci in formazione che interverranno all'assemblea non hanno diritto di voto.

• Articolo 8

L'assemblea dei soci può deliberare:

- sulle direttive generali dell'associazione;
- sulle modifiche allo statuto e al regolamento;
- sul bilancio generale economico generale dell’associazione;

- su ogni e qualsiasi argomento, senza limitazione alcuna anche non contenuto, nel presente statuto e nel regolamento sociale;
- sugli argomenti contenuti nell'ordine del giorno.
L'assemblea, come previsto dal regolamento stabilirà le condizioni per l’elezione del Presidente,dei membri del Consiglio Direttivo determinando il numero da attribuire, le competenze e i poteri.

• Articolo 9

La convocazione dell'assemblea dei soci è fatta con lettera contenente l'ordine del giorno, inviata telematicamente (e-mail) all'indirizzo e-mail risultante agli atti dell'associazione, almeno dieci giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza tale termine può essere ridotto della metà dall'Ufficio di Presidenza. L'assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza da uno dei Vice Presidenti e, in mancanza di questi, da un socio appartenente al Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell’associazione, il Consiglio Direttivo e i membri del Collegio e dei Consigli previsti dal regolamento interno, saranno eletti secondo le regole stabilite dall’Assemblea dei soci. L'assemblea può deliberare modifiche relative allo Statuto ed allo scioglimento dell’Associazione, ed è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci ordinari. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell'associazione, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:
A. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
B. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
C. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
D. siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento, durante l’Assemblea con una sede distaccata avendo già iniziato le operazioni di Assemblea, la stessa non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Interrompendosi il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.
Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.
Il socio può farsi rappresentare da un altro socio effettivo-ordinario.
Ogni socio non può presentare più di tre deleghe che possono risultare da qualsiasi atto sottoscritto. Le modalità di voto saranno determinate di volta in volta dall'assemblea .
E' consentito, su proposta del Consiglio Direttivo, il voto postale o telematico, con portale protetto. Tale voto potrà essere attivato per l’elezione degli organi statutari e l’eventuale attribuzione di premi o riconoscimenti. L’esercizio e le modalità sono disciplinate dal Regolamento Interno che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

• Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è composto con un numero variabile di Consiglieri in relazione ai Soci Effettivi-Ordinari, da un Presidente e dai Vice Presidenti.
Gli ex Presidenti parteciperanno di diritto al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina il Consulente Legale, il Consulente Fiscale e l’eventuale addetto all'ufficio stampa.

Il Segretario Generale, nominato dal Presidente, gestisce la tesoreria dell’Associazione con assenso dello stesso e con l’eventuale Segretario Operativo.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica 2 (due) anni con un’estensibilità di un ulteriore anno in caso di impossibilità di rinnovo degli organi statutari per emergenze di qualsiasi genere.

I suoi membri sono rieleggibili.
Le cariche sono onorifiche salvo il diritto al rimborso delle spese che dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo ed alla presentazione di titoli giustificativi.
Il Presidente non è rieleggibile per oltre due mandati consecutivi che avranno durata biennale.

• Articolo 11

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione senza esclusione di sorta. Senza che ciò possa costituire limitazione agli ampi poteri del Consiglio Direttivo si precisa in particolare che rientrano nei compiti del Consiglio Direttivo:
- predisporre il bilancio generale annuale;
- fissare la quota di iscrizione e le quote associative annue;
- deliberare sull’ammissione e/o sulla nomina dei membri associati, dei soci in formazione, onorari, benemeriti, sostenitori e aggregati;
- deliberare sui programmi dell'associazione e sulle relative modalità organizzative;
- deliberare sulla perdita della qualità di socio;
- dare esecuzione a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci;
- autorizzare il Presidente e/o il Segretario Generale a procedere all'apertura di conti correnti bancari e postali e a qualsiasi operazione bancaria e finanziaria in generale.

• Articolo 12

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente per lettera (e-mail) o telegramma con almeno sette giorni di preavviso e su richiesta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti una volta costituito validamente con la maggioranza dei componenti nominati e con il quorum relativo ai membri elettivi.

IL PRESIDENTE

• Articolo 13

Il Presidente dirige l'associazione e presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci.
Egli rappresenta ad ogni effetto l'associazione e sottoscrive con la sua firma per essa.
Egli garantisce, dirige e sorveglia la preparazione e l'esecuzione delle delibere dell'assemblea generale e del Consiglio Direttivo.
Egli dura in carica 2 (due) anni, più 1 (uno) in caso di emergenze ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato.
Tutti i soci effettivi ordinari sono eleggibili per tutti gli organismi dell’Associazione.
Agli ex presidenti sarà preclusa la rieleggibilità per almeno un mandato.

Il Presidente nomina i collaboratori autonomi e dipendenti fissando il loro compenso. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione delega al Presidente tutti i poteri di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria amministrazione che riterrà opportuno.

Il Presidente riferisce al Consiglio dell' attività svolta e, qualora fosse necessario, ne chiede la ratifica.
In caso di impedimento o di assenza del Presidente, in sua vece, le funzioni sono esercitate da un Vice Presidente designato dal Presidente.
Egli può delegare alla firma con sua procura uno o più Vice Presidenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

• Articolo 14

Il Segretario Generale, oltre a svolgere mansioni inerenti alla sua qualità di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha il compito di dirigere la Segreteria dell'associazione con il dovere di curare il buon andamento di essa esplicando tutte le mansioni derivanti da tale ufficio.
Il Segretario Generale può non essere un membro dell’associazione ed in tal caso è da considerare un membro aggregato.
Il Segretario Generale avrà anche il compito di gestire la tesoreria dell’associazione con il Presidente.

• Articolo 15

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Viene eletto dall'Assemblea e ha durata pari al mandato del presidente. I membri sono scelti tra i soci effettivi ordinari.

PATRIMONIO

• Articolo 16

Il patrimonio può essere costituito da beni mobili (attrezzature, libri, filmati, materiale digitale, gadgets, ecc) nonchè diritti da utilizzare per finalità conformi allo Statuto per il raggiungimento degli scopi sociali.
Il patrimonio relativo alle camere professionali cinematografiche, televisive ed accessori nonché il materiale iconografico in possesso dell’associazione non può essere alienato. Tale patrimonio non può essere disgiunto dalla sede sociale tranne che per utilizzi previsti dal Consiglio Direttivo (noleggio, utilizzazione per mostre e fiere e scopi culturali e formativi).
In caso di dimissioni di un socio o di una sua espulsione egli non avrà diritto alla liquidazione della quota parte del patrimonio qualunque esso sia.

• Articolo 17

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

1. quota iscrizione soci;

2. quota annuale soci;

3. contributi statali;

4. contributi pubblici e privati;

5. donazioni;

6. altre entrate connesse

7. all'attività sociale;

8. soci sostenitori;

9. sponsorizzazioni per fini promozionali e per scopi statutari.
REGOLAMENTO INTERNO
• Articolo 18

La vita dell’associazione è scandita dal presente Statuto e dal regolamento interno che prevederà tutte le norme per il buon svolgimento degli organismi societari, dal regolamento etico e sanzionatorio.

SCIOGLIMENTO

• Articolo 19

Il patrimonio dovrà essere devoluto per fini umanitari, didattici e sociali nel settore delle attività cinematografiche.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

• Articolo 20

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra associazione e soci o tra soci e soci ed avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno devoluti a tre Arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che decideranno con lodo impugnabile, secondo diritto.